Novità introdotte dal D.Lgs 116 del 2020

Il nuovo Decreto Legislativo 116 del 2020 introduce alcune importanti novità operative, tra le quali la riduzione da 5 a 3 anni dell’obbligo di conservazione del Registro c/s, formulari e MUD.

Lo scorso 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 116/2020 (Decreto Rifiuti) che, modificando il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), ha introdotto alcune importanti novità, tra le quali la riduzione da cinque a tre anni dell’obbligo per le aziende di conservare i Registri di carico e scarico, formulari e MUD.

Il cosiddetto Decreto Rifiuti ha recepito in un unico provvedimento di legge due delle quattro direttive europee (2018/851 e 2018/852) contenute nel “Pacchetto Economia Circolare“.
Le novità introdotte dal D.Lgs 116/2020 sono diverse e importanti, tra le quali troviamo che i rifiuti speciali e quelli urbani, quando sono simili, saranno conteggiati allo stesso modo e contribuiranno entrambi al raggiungimento degli obiettivi di riciclo definiti dalla Comunità Europea.

In conseguenza di questa importante novità, le aziende non sono obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti da loro prodotti, ma dovranno solo comprovare di aver avviato i rifiuti al recupero tramite attestazione rilasciata, appunto, dal gestore scelto.

Un’altra novità riguarda la fiscalità legata alla gestione dei rifiuti in quanto le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti saranno detassate in proporzione a quanti rifiuti avviano al recupero tramite l’operatore scelto.
Inoltre, le aziende che scelgono un gestore privato non devono sottostare al vincolo di cinque anni previsto se scelgono un operatore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti.

In attesa dei decreti attuativi che renderanno pienamente operativo il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) sostituendo il Sistri, il decreto stabilisce le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico, riporta in maniera più estesa l’elenco dei soggetti obbligati ed esonerati, conferma le tempistiche delle annotazioni e modifica la tempistica per la conservazione dei registri da cinque a tre anni. Stessa tempistica viene riportata per la conservazione dei formulari (art. 193 comma 4), che contiene anche la previsione della trasmissione della quarta copia mediante l’invio di PEC.

Siamo a vostra completa disposizione per assistervi nella complessa gestione della documentazione ambientale (Registro c/s, formulari, MUD) nel pieno rispetto delle novità introdotte dal nuovo Decreto Rifiuti (D.Lgs 116/2020).

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