Iscrizione al RENTRI: i soggetti esenti

Iscrizione al RENTRI: i soggetti esenti

Quali sono i soggetti esenti dall’iscrizione al RENTRI e quali regole devono comunque rispettare.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è ormai una realtà, ma la confusione su chi debba effettivamente pagare il contributo e iscriversi è ancora molta. Se la tua azienda produce pochi rifiuti o opera in settori specifici, potresti essere esente dall’obbligo di iscrizione.
Attenzione, però: esenzione dall’iscrizione non significa esenzione dalle regole.

1. Chi sono i soggetti esenti?
Secondo le ultime disposizioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non sono obbligati a iscriversi al portale RENTRI e a versare il relativo contributo annuale:

  • Piccoli produttori di rifiuti non pericolosi: imprese ed enti (industriali o artigianali) che non hanno più di 10 dipendenti.
  • Settori specifici per soli rifiuti non pericolosi: imprese che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali, di servizio, di edilizia e costruzione o sanitarie, indipendentemente dal numero di dipendenti.
  • Liberi professionisti: Medici di base, odontoiatri e professionisti non organizzati in forma di impresa (novità confermata dalla Legge di Bilancio 2026).
  • Piccoli agricoltori: imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro.
  • Servizi alla persona: professionisti come parrucchieri, estetiste e tatuatori, anche se producono rifiuti pericolosi (come aghi o taglienti), purché rientrino nei codici ATECO specifici (es. 96.02.01).
  • Trasportatori in conto proprio: imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi.

2. Il “falso mito” dell’esonero totale: l’obbligo del nuovo FIR
Anche se un’azienda rientra tra i soggetti esenti dall’iscrizione, dal 13 febbraio 2025 è obbligatorio adottare il nuovo modello di FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto).
I vecchi formulari acquistati in cartoleria e vidimati fisicamente in Camera di Commercio sono ufficialmente “in pensione”. Per non rischiare sanzioni durante il trasporto dei rifiuti, gli esenti devono:

  1. Accedere all’Area Produttori non iscritti sul portale ufficiale RENTRI.
  2. Generare il proprio modello di formulario personalizzato.
  3. Procedere alla vidimazione digitale (assegnazione di un codice univoco e QR code) prima di stampare il documento.

3. Registro di Carico e Scarico: cosa cambia?
Mentre i soggetti iscritti al RENTRI dovranno gestire il registro in formato digitale, gli esenti possono continuare a tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo, purché conforme ai nuovi modelli ministeriali e regolarmente vidimato presso le Camere di Commercio (fino a nuove disposizioni sull’interoperabilità).

In sintesi
Se sei esente, non devi pagare il contributo annuale né gestire la piattaforma digitale RENTRI, ma devi comunque registrarti sul portale come “produttore non iscritto” per poter emettere i nuovi formulari digitali.

Se hai bisogno di assistenza e consulenza per le pratiche relative al RENTRI, puoi contattarci al numero di telefono 0421.1840014 oppure scrivici alla mail: info@ecoservicesrl.info

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